Il
diritto alla casa per gli immigrati
Leggi
di riferimento
T.U.
25 luglio 1998, N.286 "Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero" Art. 40.
Questa
legge stabilisce che il
"Titolare
di carta di soggiorno e regolarmente soggiornante, iscritto nelle
liste di collocamento, o occupato in una regolare attività
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo" ha diritto:
· di
accedere in condizione di parità con i cittadini italiani
agli alloggi della edilizia residenziale pubblica;
· di
accedere ai servizi di intermediazione delle agenzie locali che
vengano eventualmente predisposte a livello locale per favorire
l'accesso al credito agevolato
· di
accedere al credito agevolato in materia edilizia, recupero, acquisto
e locazione della prima casa di abitazione;
· di
accedere agli alloggi predisposti attraverso contributi regionali
a opera di risanamento igienico sanitario di proprietà
di province, comuni, consorzi di comuni, enti pubblici e privati;
· di
accedere, pagando una quota calmierata in condizione di parità
con gli italiani, agli alloggi sociali realizzati da parte dei
comuni di maggiore insediamento degli stranieri, ma anche da associazioni,
fondazioni o altri enti pubblici e privati, che costituiscono
una forma di sistemazione abitativa temporanea in attesa di reperire
un alloggio ordinario in via definitiva;
· di
accedere ai centri di prima accoglienza predisposti e gestiti
dalle regioni in collaborazione con i comuni, con le associazioni
e le organizzazioni del volontariato che garantiscono temporaneamente
aiuto per le esigenze abitative e alimentari e che favoriscano
l’inserimento sociale in modo da rendere autosufficienti nel più
breve tempo possibile gli stranieri ospitati.
La legge
40/98 introduce inoltre alcune misure per prevenire e reprimere
le discriminazioni subite dagli immigrati stranieri.