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Guida pratica e giuridica per la ricerca di un alloggio in Italia 2001

 

Denunciare un atto di discriminazione

Gli Art. 43 e 44 del Testo Unico n.286/98 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" pongono le basi per la tutela antidiscriminatoria in Italia. L’art.43 comma 1 definisce il concetto di discriminazione individuandola in "ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica".

Il comma 2 dello stesso articolo individua i potenziali autori dell’atto discriminatorio illecito e al punto b stabilisce che compie atto di discriminazione "chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità".

La legge dunque fa rientrare nel concetto di discriminazione azioni che, anche indirettamente, si traducono in un trattamento sfavorevole a danno di una persona a causa della sua appartenenza etnica, nazionale, religiosa ecc.

 

La legge permette dunque allo straniero vittima di comportamenti discriminatori di presentare ricorso motivato al giudice del luogo in cui risiede. In caso di accoglimento del ricorso il giudice può ordinare:

  • la cessazione del comportamento discriminatorio,
  • l'eliminazione degli effetti delle discriminazioni,
  • il risarcimento del danno.

 

ATTENZIONE

  • Chiedere informazioni alle associazioni di tutela dei diritti degli immigrati presenti nella vostra città se avete qualche dubbio sull'opportunità di esporre denuncia.
  • Nel caso in cui il comportamento discriminatorio si concretizzi in una limitazione all'accesso di beni e servizi offerti al pubblico, potete rivolgervi alle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori presenti nella vostra città.
  • Se contattando un proprietario o un'agenzia immobiliare sospettate di essere vittima di discriminazione, preoccupatevi subito di procurarvi una testimonianza, ad esempio mandando un vostro amico italiano presso la stessa agenzia e con le stesse richieste.
  • La cosa più difficile nell'avviare una denuncia di discriminazione è riuscire a dimostrare con delle prove l'atto discriminatorio: in mancanza di prove, la denuncia rischia di essere inutile. L'assistenza legale nell'azione contro la discriminazione è importante soprattutto per valorizzare qualunque prova di cui siate in possesso.

 


 

Consigli utili

  • Rivolgetevi ad una associazione di inquilini o un servizio di orientamento sull'inserimento abitativo per avere informazioni sui vostri diritti e per avere assistenza legale per la stipula del contratto di affitto, di compravendita o per il riempimento dei moduli per la richiesta di contributi alloggio o di case popolari.
  • Ascoltate bene le informazioni ottenute e chiedete se disponibile materiale informativo scritto.
  • Ricordate che il contratto è un atto pubblico e che per tanto deve essere preteso e fatto nel rispetto della legalità.
  • Denunciate alle autorità e alle associazioni tutte le forme di discriminazione incontrate nella ricerca della casa perché solo in questo modo è possibile combatterle e prevenirle e diminuire le difficoltà di accesso agli alloggi.
  • Lasciate un recapito telefonico all'operatore di agenzia o al vostro interlocutore: il tempo che intercorre tra l'uscita di un annuncio e quello dell'affitto è molto breve: è importante essere immediatamente rintracciabili per non rischiare di perdere l'occasione che si presenta.
  • Cercate di presentarvi agli appuntamenti che vengono fissati con le agenzie o con i proprietari: non presentarsi subito significa perdere la possibilità di ottenere l'appartamento.
   
I Promotori:
ASAL
- COOP. LA CASA PER GLI EXTRACOMUNITARI - ICS - LUNARIA
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DELSURESTE -
UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES - CRFA
VERMIETUNGSGENOSSENSHAFT LUDWIG FRANK
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Con il contributo della Commissione Europea,
Dir. Gen. Occupazione e Affari Sociali