23 Settembre 2001
 
 
  HOME PRIMA PAGINA
Chiudo asilo
CINZIA GUBBINI - ROMA

Allarme diritto d'asilo. La nuova legge sull'immigrazione, approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso 14 settembre, mette lo zampino anche sulle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, materia sulla quale, l'Italia, è già ora inadempiente. Com'è noto il nostro è l'unico paese dell'Unione europea a non avere una legge specifica sul diritto d'asilo e a basarsi in toto sulla Convenzione di Ginevra del 1951. In Italia i profughi che cercano rifugio attendono in media un anno prima di veder la propria domanda esaminata dall'unica Commissione esistente, e ricevono un sostegno economico da parte dello Stato soltanto per i primi 45 giorni dopo la presentazione della domanda. E' una vera e propria odissea silenziosa e dimenticata. Nella scorsa legislatura si tentò di fara approvare un disegno di legge (legge Soda) che, con tutti i suoi limiti, tentatava di dare una nuova definizione di rifugiato - più ampia e più adeguata rispetto all'articolo 10 della nostra Costituzione - cercava, inoltre, di definire meglio i diritti del richiedente asilo, e dell'accesso alle procedure.
Tutto questo nel "Titolo 2" della nuova legge scompare letteralmente. Rimane soltanto la disposizione di una "procedura semplificata", che più che semplificata è semplificante. Secondo Gianfranco Schiavone del Consorizio italiano di solidarietà (Ics) "Se la legge venisse approvata dal parlamento il diritto d'asilo sarebbe di fatto cancellato". Vediamo perché.
Innanzitutto alla suddetta procedura accederebbero praticamente tutti i profughi, compresi quelli che, entrati illegalmente, si presentassero spontaneamente in questura. Detto questo, la procedura semplificata prevede che le domande presentate siano esaminate da una Commissione territoriale così composta: un funzioanrio di polizia, un funzionario della prefettura, un funzionario degli enti locali nominato dalla Conferenza Stato-regioni, il cui ruolo rimane, francamente, oscuro. Questo significa che le domanda saranno vagliate dalla questura e dalla prefettura, senza il benché minimo intervento di un'autorità esterna competente, imparziale e internazionalmente riconosciuta, come poteva essere un membro dell'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni unite (Unhcr). Nella prima bozza del provvedimento, non a caso, era presente. Ma è stato presto espunto. Come se non bastasse i profughi "potranno essere trattenuti". Dove? In "centri di accoglienza" non meglio specificati. Nel frattempo sono sempre a disposizione i centri di permanenza, nei quali, in ogni caso, verranno rinchiusi richiedenti asilo già destinatari di un decreto di espulsione. Il trattenimento è stabilito in un massimo di 20 giorni.
Non solo, viene del tutto negato il diritto, costituzionalmente garantito, al ricorso in caso di rigetto della domanda. Certo, lo straniero espulso (visto che, una volta rigettata la domanda, verrebbe allontanato dal territorio nazionale) può fare ricorso: ma tramiite le "rappresentanze diplomatiche all'estero". Ottima soluzione per una persona che sta cercando di mettere in salvo la pelle. A onor del vero, la legge contempla un'alternativa: lo straniero può chiedere al prefetto di attendere l'esito del ricorso. Peccato che della Commissione fa parte, appunto, la prefettura.

PRECEDENTE INIZIO SUCCESSIVO HOME INDICE