Strumenti
legali per
sconfiggere il razzismo e la xenofobia
Pagina aggiornata al 22
agosto 2000
Costituzione
art 3: "tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali o sociali"
L.
645 del 1952 (legge Scelba):
vieta la "riorganizzazione sotto qualsiasi forma del
disciolto partito fascista" (art. 1), qualifica i reati di apologia di fascismo
(art. 4), di istigazione e reiterazione delle pratiche tipiche e proprie del
partito e del regime cessati.
L.
962 del 1967 (attuazione della convenzione
contro il genocidio del 48): punisce la distruzione parziale o totale
di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso (art. 1), l'imposizione
di marchi o segni distintivi a persone in ragione dell'appartenenza a un gruppo
nazionale, etnico, razziale o religioso (art. 6) e perfino il semplice accordo
a commettere genocidio (art. 7). l'art. 8 punisce la pubblica istigazione
e l'apologia di genocidio.
L.
13 ottobre 1975, n. 654 (legge Reale): da esecuzione alla Convenzione internazionale
di New York sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale
(1965)
art
41 e 42 della Legge 6 marzo 1998 n. 40 (Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
art 41 :Discriminazione per motivi razziali etnici, nazionali oreligiosi
art 42: azione civile contro la discriminazione