Il Governo

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

"Art. 25-bis.

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)



1. Chiunque, in periodo precedente il 1º gennaio 2002, in ogni caso nei tre mesi antecedenti tale data, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza diretta a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione alla prefettura, ufficio territoriale di Governo competente per territorio, della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al periodo precedente è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare

2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:

a) le generalità del datore di lavoro, ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione è allegata:

a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali o di interessi;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

4. Nei venti giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per territorio, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e il questore rilascia al prestatore di lavoro un permesso, della durata di 1 anno, rinnovabile per uguali, successivi periodi, se è data prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. Lo stesso ufficio assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, le parti stipulano nelle forme previste dalla presente legge il contratto di soggiorno alle condizioni previste nella dichiarazione di emersione. La mancata stipulazione del contratto determina in ogni caso la decadenza dal permesso di soggiorno.

6. I datori di lavoro che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi precedenti, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente al 1º gennaio 2002, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a) nonchè le modalità per la successiva imputazione delle stesse alla posizione contributiva del lavoratore interessato. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.


7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento all'espulsione dei soggetti extracomunitari che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

8. Chiunque presenti una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1 su falsi presupposti, conoscendone la non veridicità, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito, solo per questo, con la pena da due a nove mesi di reclusione".