Nuove critiche dei magistrati al DL 241/2004

di Mario Pavone**

Il recente DL 241/2004,istitutivo della nuova competenza del Giudice di Pace nella delicata materia della espulsione,continua a suscitare critiche,specie dopo la conversione in legge da parte del Senato.

Valutazioni negative erano già stante avanzate nei giorni scorsi da parte del CSM che aveva sostenuto che va lasciata alla "magistratura professionale" e cioè ai tribunali la competenza sui ricorsi contro i provvedimenti di espulsione amministrativa e sulle convalide dell’accompagnamento alla frontiera degli immigrati e,soprattutto,va"radicalmente riscritta" la norma del decreto legge sull'immigrazione che ha affidato "impropriamente" a organi dell'amministrazione dell'Interno, e non al Guardasigilli, i compiti di organizzazione dei servizi della giustizia perché mette a rischio la stessa imparzialità dei giudici.

Altre critiche sono venute da alcuni studiosi che hanno sostenuto che l’attribuzione al giudice di pace penale della convalida dei provvedimenti di espulsione degli stranieri illegittimamente entrati nel territorio italiano,alla luce delle numerose questioni teoriche ed operative ancora sul banco della sperimentazione quotidiana e l’ulteriore ampliamento dei compiti giurisdizionali, che verosimilmente andrà ad intensificare non poco il lavoro di alcuni uffici, finisce per intrecciarsi con problematiche vecchie e nuove del rito innanzi al giudice onorario, ancora lontane da una soluzione condivisa in dottrina e giurisprudenza.

E’ stato ritenuto,inoltre,che le recenti sentenze n.222 e 223/2004 hanno posto il problema di intervenire sulla normativa in materia di immigrazione adeguandola ai principi costituzionali atteso che, soprattutto la prima delle due sentenze,imponeva di rimodulare il procedimento di espulsione in modo da offrire agli stranieri destinatari dei relativi provvedimenti amministrativi le garanzie previste dalla nostra Costituzione per la libertà personale.

Il Governo, tuttavia, non si è limitato ad introdurre le modifiche imposte dalle decisioni della Corte Costituzionale, ma ha altresì colto l'occasione per modificare la competenza del giudice in materia, affidando la convalida e l’opposizione ai provvedimenti espulsivi,anziché al tribunale in composizione monocratica come era nel precedente testo, al "giudice di pace territorialmente competente" e,per di più, ha stabilito che le Questure, al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida, debbano fornire a questo giudice, nei limiti delle risorse disponibili, il "supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo".

La stessa ANM, a mezzo del suo Presidente Edmondo Bruti Liberati, aveva espresso il proprio dissenso alla modifica introdotta dal Legislatore al TU sull’immigrazione in base alla considerazone che: "i giudici di pace hanno un ruolo rilevante nell'amministrazione della giustizia a cui tuttavia deve ritenersi estranea una competenza esclusiva in materia di libertà personale

Altri dubbi sulla competenza del GdP a giudicare dei reati legati alla espulsione sono stati espressi anche dagli stessi Giudici investiti dalla riforma.

Le perplessità,sorte da più parti, possono essere così sintetizzate:

a-le norme di legge in vigore possono essere abrogate soltanto da leggi successive per disposizione esplicita o per la incompatibilità assoluta fra vecchie e nuove norme o perché la nuova legge disciplina completamente la materia (art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale).

la integrazione delle norme o la sostituzione di alcuni commi in particolare sono, in genere, espressamente indicati dalla legge di riforma o successiva.

Il DL 14.9.2004 n.241 espressamente menziona commi da sostituire ma, nel caso del comma 5 quinquies dell’art. 14, nulla dice in ordine alla incompatibilità con le precedenti norme che hanno stabilito la competenza penale del Giudice di Pace.

b-per poter affermare che il Giudice di Pace sia competente a giudicare con rito direttissimo per i reati di cui ai commi 5 ter e 5 quater, occorrerebbe ritenere che:

il DL 14.9.2004 n.241, pur senza disporlo espressamente, avrebbe corretto ed integrato l’art. 15 n.3 della legge 24.11.1999 n. 468, che individuava i reati di competenza del Giudice di Pace in base al limite della pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi (al contrario, il comma 5 ter prevede una pena massima di un anno e il comma 5 quater, un massimo di quattro anni).

c-il medesimo DL 241/04 avrebbe integrato e corretto, pur senza disporlo espressamente, anche l’art. 16 della legge 24.11.1999 n.468 che individua la tipologia delle sanzioni applicabili dal Giudice di Pace, fra le quali non sono compresi né l’arresto né la reclusione.

d-il DL 241/04 avrebbe, per gli stessi motivi, integrato e corretto l’art. 4 del D.Leg.vo 274/2000 che stabiliva la competenza in materia penale del Giudice di Pace, con elencazione tassativa dei reati.

e-Sempre per gli stessi motivi, il DL avrebbe integrato e corretto l’art. 52 del D.Leg.vo 274/2000 in ordine alle sanzioni applicabili dal Giudice di Pace, includendo l’arresto e la reclusione ma solo con riferimento ai due reati sopradetti.

f-infine sarebbe stato abrogato, in modo implicito, l’art. 2 lett H del D.Leg.vo 274/2000 che dichiarava non applicabile al processo dinanzi al Giudice di Pace quanto disposto per il giudizio direttissimo.

In questo quadro di aperta critica da parte di vari operatori della giustizia si inserire il parere espresso da Magistratura Democratica che individua sotto vari profili i punti deboli della riforma varata.

Resta da augurarsi che il Parlamento tenga conto delle osservazioni mosse al provvedimento ancora oggetto di conversione prima della definitiva approvazione per evitare che cadano nel vuoto gli appelli mossi da più parti.

Ostuni, Novembre 2004 ** Avvocato

Patrocinante in Cassazione