01 Marzo 2002
Come "sanare" la colf,
istruzioni per l'uso
Chiunque, in periodo precedente il 1 gennaio
2002, in ogni caso nei tre mesi antecedenti tale data, ha
occupato alle proprie dipendenze personale di origine
extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza diretta
a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap
che ne limitanol'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione alla
prefettura, ufficio territoriale di governo competente per
territorio, della dichiarazione di emersione nelle forme
previste dal presente articolo. La denuncia è limitata ad una
unità per nucleo familiare. Ai fini della ricevibilità, alla
dichiarazione di emersione va allegato: a) attestato di
pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo
trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera il
contratto di soggiorno. Nei venti giorni successivi alla
presentazione della dichiarazione, verificata l'ammissibilità
della chiarazione dalla prefettura, il questore rilascia al
prestatore di lavoro un permesso, della durata di 1 anno,
rinnovabile per uguali, successivi periodi, se è data prova
della continuazione del rapporto e della regolarità della
posizione contributiva della manodopera occupata. Il ministro
del lavoro determina con proprio decreto i parametri
retributivi, nonchè le modalità di corresponsione delle somme
e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali. I
datori di lavoro che presentano la dichiarazione di emersione
del lavoro irregolare non sono punibili per le violazioni
delle norme sul soggiorno. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano nei confronti di prestatori d'opera
extracomunitari espulsi per motivi diversi dal mancato rinnovo
del permesso di soggiorno, ovvero condannati, anche non
definitivamente, in Italia o in uno dei paesi dell'Ue per uno
deidelitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale. Chiunque presenti una falsa dichiarazione
di emersione è punito con la pena da due a nove mesi di
reclusione.
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