01 Marzo 2002
 
 
Come "sanare" la colf, istruzioni per l'uso

Chiunque, in periodo precedente il 1 gennaio 2002, in ogni caso nei tre mesi antecedenti tale data, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza diretta a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitanol'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione alla prefettura, ufficio territoriale di governo competente per territorio, della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia è limitata ad una unità per nucleo familiare. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione va allegato: a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato; b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera il contratto di soggiorno.
Nei venti giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, verificata l'ammissibilità della chiarazione dalla prefettura, il questore rilascia al prestatore di lavoro un permesso, della durata di 1 anno, rinnovabile per uguali, successivi periodi, se è data prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. Il ministro del lavoro determina con proprio decreto i parametri retributivi, nonchè le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali.
I datori di lavoro che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare non sono punibili per le violazioni delle norme sul soggiorno. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di prestatori d'opera extracomunitari espulsi per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, ovvero condannati, anche non definitivamente, in Italia o in uno dei paesi dell'Ue per uno deidelitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.
Chiunque presenti una falsa dichiarazione di emersione è punito con la pena da due a nove mesi di reclusione.