<<CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI>> PER IL TRATTENIMENTO DELLA PERSONA OSPITATA NEI CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA

1.Il Ministero dell'interno cura, in adempimento del Testo Unico delle norme concernenti la disciplina dell’immigrazione e del relativo Regolamento di attuazione, che durante il trattenimento dello straniero nel centro siano tutelati i suoi diritti e nel contempo vengano fatti rispettare i suoi doveri, con particolare riguardo a:

a) l'esigenza di essere informato, all'atto del suo ingresso nel centro, in lingua a lui comprensibile, sui motivi alla base del trattenimento e del successivo allontanamento dal territorio nazionale;

b) l’applicazione dell’art. 13 in materia di impugnazione dei provvedimenti assunti a suo carico nonché di accesso, a tal fine, all'assistenza da parte di un difensore di fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio, o, in mancanza, di un difensore di ufficio;

c) l’applicazione degli articoli 18, 19, 30 e 31 del Testo Unico concernenti gli interventi di protezione sociale, i divieti di espulsione, i permessi di soggiorno per motivi familiari e le norme in favore di minori nonché la tutela del diritto di asilo;

d) le comunicazioni alla autorità consolare del Paese di appartenenza dello straniero e le relative deroghe all'obbligo di informazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del D.P.R. n. 394/1999, nonché la segnalazione del trattenimento a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati;

e) la tutela della salute psico-fisica;

f) la libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno nonché con gli organismi di cui al punto 3 e la libertà di corrispondenza anche telefonica, come stabilito dalla presente Direttiva, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 21, comma 1, del Regolamento n. 394/1999 nonché la garanzia di riservatezza nei colloqui stessi;

g) l'esigenza di esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota;

h) la tutela dell’unità familiare e del minore, fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 2, lettera f;

i) la libertà di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto stesso;

l) il rispetto delle diversità di genere intese come quelle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita che possono determinare, se compresse, una lesione alla sua identità;

m) la tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identità sessuale;

n) il recupero degli effetti e dei risparmi personali;

 

2. Ai fini della piena attuazione delle cennate indicazioni relative ai diritti da garantire:

a) lo straniero sarà informato della possibilità di effettuare colloqui con gli organismi di cui al successivo punto 3;

b) allo straniero sarà consegnata copia del regolamento del centro (nelle parti di suo interesse) nonché l’allegata comunicazione contenente i diritti e i doveri dello straniero trattenuto. I predetti documenti dovranno essere tradotti in una lingua a lui comprensibile.

c) gli organismi di cui al successivo punto 3 dovranno avere la possibilità di effettuare colloqui con lo straniero, preferibilmente prima o comunque nelle more che venga trasmessa al giudice la richiesta di convalida del provvedimento di trattenimento. Resta fermo, che il colloquio è su base volontaria e non potrà essere effettuato senza l’assenso dello straniero. Gli elementi informativi, l’indicazione di circostanze rilevanti o di particolari esigenze personali o familiari emerse durante il colloquio nonché ogni elemento che possa risultare ostativo alla presenza dello straniero nel centro — ivi compresi quelli che riguardano il diritto di richiedere asilo o l’applicazione dei cennati articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del Testo Unico - possono essere sottoposti, da parte degli organismi di cui sopra, all’attenzione della competente Questura per ogni ulteriore utile valutazione. Detti elementi potranno essere altresì comunicati al difensore di fiducia o a quello d’ufficio dello straniero per gli ulteriori seguiti e per ogni utile uso a tutela dello straniero stesso. La collaborazione fra i cennati organismi e gli organi di polizia e nonché il sostegno all’azione difensiva potrà ovviamente estrinsecarsi anche dopo la convalida del provvedimento al fine di limitare, il più possibile, il tempo di permanenza dello straniero nel centro e di monitorare costantemente ogni nuovo elemento che possa risultare ostativo, a qualsiasi titolo, del trattenimento medesimo;

d) fatto salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 4, del Regolamento n. 394/1999 in materia di limiti alla comunicazione all’autorità consolare competente, la stessa sarà effettuata, di norma, successivamente alla convalida del provvedimento di trattenimento;

e) le donne, di cui si dispone il trattenimento, dovranno potersi avvalere dell’assistenza di personale del proprio sesso. Nell’organizzazione delle misure di sorveglianza il Ministero dell’Interno provvederà, in via generale e ove possibile, alla stessa attraverso l’ausilio di personale femminile;

f) la permanenza di un minore nel centro è consentita solo a tutela dell'unita' familiare e comunque su esplicita richiesta di uno dei genitori. Può essere altresì consentita su decisione del competente Tribunale per i minorenni. In questi casi al minore deve comunque essere garantito un trattamento adeguato alle sue specifiche esigenze. Nelle altre situazioni, il minore deve essere affidato ad una struttura protetta, sempre su indicazione del Tribunale dei Minorenni;

g) al nucleo familiare, nei confronti del quale sia stata adottata la misura di trattenimento, deve essere garantita la permanenza all’interno di un medesimo centro e dovrà poter godere di spazi propri soprattutto con riferimento all’alloggiamento. Ove tale sistemazione non si renda possibile in tempi brevi, si provvederà al trasferimento del nucleo in altro centro nel quale possa verificarsi tale condizione;

h) la direzione del centro, su richiesta dell’interessato, garantirà direttamente, o mediante gli organismi di cui al punto 3, la comunicazione del trattenimento dello straniero a familiari o conoscenti;

i) l’amministrazione provvederà a che i servizi forniti dal gestore del centro rispettino, compatibilmente con le esigenze della vita collettiva, le abitudini ed i precetti religiosi dei diversi stranieri con particolare riferimento alle modalità delle funzioni religiose, all’erogazione e alla tipologia dei pasti, nonché agli altri aspetti relativi al culto;

l) fermo restando quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 21 del Regolamento di attuazione n. 394/1999 in materia di accesso di estranei nei centri di trattenimento e nel rispetto dei principi generali garantiti al comma 1 del medesimo articolo, è consentito - su richiesta dello straniero trattenuto e previa autorizzazione della S.V. - l'accesso al centro a cittadini italiani nonché a stranieri regolarmente soggiornanti che intendano far visita agli stranieri ospitati. A tal fine sono individuati nella struttura appositi spazi per il colloquio e vengono determinati, nel regolamento interno, gli orari di visita di durata non inferiore a due ore al giorno. Nel caso in cui l'autorizzazione venga negata la S.V. provvederà a darne comunicazione scritta entro 48 ore dalla ricezione dell’istanza, ai fini di un eventuale impugnazione;

m) il delegato in Italia dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e i suoi rappresentanti autorizzati e muniti di appositi permessi rilasciati dal Ministero dell’interno hanno diritto di accedere al centro in qualsiasi momento, fatte salve le esigenze di sicurezza e di regolare funzionamento della struttura e di intrattenersi a colloquio riservato con lo straniero trattenuto che desideri avvalersi di questa possibilità.

 

3. Ai fini dell'applicazione delle indicazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, la S.V. stipulerà, su base convenzionale, accordi di collaborazione con enti, associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà, con le modalità di cui ai successivi punti 5, 6, 7 e 8. In particolare, le collaborazioni da attivare saranno relative ai servizi di:

a) interpretariato;

b) informazione legale;

c) mediazione culturale;

d) supporto psicologico;

e) assistenza sociale.

 

4. Quando la collaborazione con gli organismi di cui al punto 3 non risulti sufficiente per un'efficace attuazione delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2, le prestazioni necessarie a detta attuazione dovranno comunque essere garantite dalle SS.VV. tramite accordi con l’Ente gestore, che potrà avvalersi anche della collaborazione di operatori professionali qualificati.

 

5. Il complesso dei servizi sono programmati, nel limite del possibile, in modo da garantire, nel centro, una presenza quotidiana di operatori esterni. In particolare, ai fini della tutela del diritto a ricevere informazione legale, deve essere reso possibile l’accesso dello straniero trattenuto al servizio di interpretariato e di informazione giuridica prima o comunque nelle more di definizione della procedura di convalida del trattenimento.

 

6. Possono stipulare accordi convenzionali di collaborazione con le SS.VV. gli organismi che siano stati costituiti almeno due anni prima della data di stipula dell'accordo stesso e che presentino un progetto dettagliato per la realizzazione di uno o più servizi in applicazione, anche parziale, delle finalità di cui ai punti precedenti, o di altre forme di assistenza dei cittadini stranieri trattenuti nel centro, ovvero un progetto per la formazione degli operatori addetti al suo funzionamento.

 

7. L'accordo di collaborazione dovrà prevedere modalità di ingresso e di prestazione del servizio tali da risultare compatibili con la gestione del centro, nonché con l'espletamento degli altri servizi e con l'attuazione del principio stabilito nel precedente punto 5.

 

8. L'accordo di collaborazione potrà prevedere, altresì, modalità semplificate per l'autorizzazione di visite allo straniero trattenuto, sulla base di richieste avanzate alle SS.VV. tramite l'organismo con cui e' stata stipulata l’intesa.

 

CONCLUSIONI

Gli obiettivi fissati nella presente direttiva dovranno rappresentare, per le SS.VV., il quadro generale di riferimento per l'attività gestionale di propria competenza, ferma restando la possibilità di enucleare, a livello locale e con riferimento alla specificità del territorio di competenza, o ad eventuali particolarità della struttura, ulteriori proposte operative che andranno comunque preventivamente sottoposte all’attenzione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e della Direzione Generale dei Servizi Civili in relazione agli ambiti di rispettiva competenza.

Al fine di rendere il più completa possibile, agli stranieri trattenuti, l’informazione su tutti gli aspetti connessi ai motivi del trattenimento nonché sui loro diritti e doveri durante la permanenza nel centro, è stato predisposto l’allegato documento che sintetizza, come già delineato nella parte relativa alla "Gestione del centro", tutte le informazioni che dovranno essere portate a conoscenza dello straniero medesimo.

Le indicazioni contenute riguardano sia gli aspetti di carattere regolamentare che quelli relativi alla "Carta dei Diritti e dei Doveri" e dovranno essere tradotte in inglese, francese, spagnolo e arabo e nelle lingue relative a nazionalità o etnie maggiormente presenti nel centro.

In caso di difficoltà nelle traduzioni, le SS.VV. potranno fare riferimento, ove possibile, alle rappresentanze consolari o interessare direttamente la Direzione Generale dei Servizi Civili per ogni possibile collaborazione.

Il documento allegato potrà, ovviamente, essere integrato, in sede locale, con ogni ulteriore informazione, indicazione o notizia relativa alla quotidiana gestione del centro o alle attività espletate in favore dagli stranieri trattenuti.