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IMMIGRAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI DEGLI STATI TERZI

Convenzione sull'ammissione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri


1) OBIETTIVO

Dare agli Stati membri norme comuni per quanto riguarda le politiche di immigrazione in materia di ammissione iniziale dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri per motivi di lavoro, attività economica autonoma, studio e formazione, per altri fini o per il ricongiungimento familiare, nonché dei cittadini di paesi terzi residenti di lunga durata.

2) PROPOSTA

Proposta di atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa alle norme di ammissione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri.

3) CONTENUTO

1. Definizioni di:

  • ammissione: la facoltà concessa al cittadino di un paese terzo di entrare per soggiornare nel territorio di uno Stato membro per un periodo superiore a tre mesi;
  • autorizzazione di soggiorno: la decisione mediante la quale uno Stato membro, nella forma concreta prevista dalla sua legislazione, autorizza una persona a soggiornare sul suo territorio per un periodo superiore a tre mesi, ad eccezione delle autorizzazioni provvisorie che possono essere rilasciate, in determinati casi, dagli Stati membri.

2. La presente convenzione si applica ai cittadini di paesi terzi, fatte salve le disposizioni più favorevoli risultanti da accordi internazionali bilaterali e multilaterali già entrati in vigore, comunitari o misti, nonché da accordi fra uno Stato membro e un paese terzo.
È prevista l'esclusione dal campo d'applicazione per tre categorie di persone:

  • le persone che hanno chiesto asilo, in quanto il loro status dipende da altri strumenti specifici, in particolare la convenzione di Ginevra del 1951;
  • gli sfollati ammessi in uno Stato membro in applicazione della protezione temporanea in quanto per definizione la loro situazione tende al ritorno al paese d'origine non appena non sussistono più le cause che hanno motivato il beneficio della misura;
  • le persone autorizzate a soggiornare per motivi umanitari, la cui ammissione è limitata al territorio di uno Stato membro in funzione della sola decisione di detto Stato.

3. La domanda di ammissione iniziale in uno Stato membro può essere istruita dalle autorità competenti soltanto qualora il cittadino del paese terzo soggiorni fuori dal territorio degli Stati membri al momento in cui presenta la domanda e fino alla notifica della relativa decisione.

4. Per entrare nel territorio dello Stato membro in cui è ammesso a soggiornare, il cittadino di un paese terzo deve essere munito dei documenti di viaggio necessari. A tal fine, detto Stato membro rilascia eventualmente i visti necessari.
Ove occorra, gli altri Stati membri rilasciano i visti di transito per consentire di raggiungere il territorio dello Stato membro in cui l'ammissione è stata autorizzata.

5. Qualsiasi cittadino di un paese terzo ha la possibilità di assentarsi per la durata delle ferie legali e per un periodo supplementare (fissato a 13 settimane) che può servire per altri motivi legati alla sua vita privata.
Inoltre, può assentarsi senza limiti se l'assenza è dovuta alle stesse ragioni della sua ammissione.

6. Alla scadenza del permesso di soggiorno il cittadino di un paese terzo può chiedere sul posto il rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno se rispetta ancora le condizioni necessarie all'ammissione.
Non è consentito, con le sole eccezioni dei casi previsti al punto 13, il rinnovo sul posto di un'autorizzazione di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno permesso la prima autorizzazione.
Per le persone riconosciute come stabilite a titolo duraturo, l'autorizzazione di soggiorno non è più legata a un motivo preciso di ammissione, essendo inteso che esse hanno la possibilità di accedere a qualsiasi attività, studiare o soggiornare per altri motivi. Pertanto, il rinnovo della loro autorizzazione di soggiorno può essere ottenuto, anche se il motivo del soggiorno è cambiato, senza che debbano lasciare il territorio degli Stati membri per procedere a una nuova domanda d'ammissione.

7. L'ammissione nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo al fine di un'attività lavorativa subordinata può essere autorizzata qualora un'offerta di lavoro proposta nello Stato membro non possa essere soddisfatta a breve termine:

  • né dai cittadini dell'Unione europea;
  • né da un cittadino di un paese terzo residente legalmente nello stesso Stato membro;
  • né da un cittadino di un paese terzo riconosciuto come persona stabilitasi a titolo duraturo.

8. Si intende per ammissione ai fini dell'esercizio di un'attività economica autonoma l'ingresso di una persona fisica, cittadino di un paese terzo, nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un'attività economica senza alcun rapporto di subordinazione nei confronti di un datore di lavoro.

9. L'ammissione sul territorio di uno Stato membro del cittadino di un paese terzo che desideri stabilirsi per esercitarvi un'attività economica autonoma può essere autorizzata se sussistono i requisiti sotto indicati, purché la persona rispetti le norme che disciplinano l'esercizio di detta attività:

  • l'interessato dispone di risorse sufficienti per avviare nello Stato membro l'attività per la quale ha presentato la domanda di ammissione;
  • una domanda di rinnovo può essere presentata sul posto per la stessa attività per la quale l'autorizzazione iniziale è stata concessa o per un'attività che ne costituisca la continuazione o l'evoluzione.

L'autorizzazione di soggiorno viene rilasciata per una durata minima di due anni.

10. L'ammissione per motivi di studio nel territorio di uno Stato membro può essere concessa ai cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in un istituto d'istruzione superiore pubblico o parificato, ai fini seguenti:

  • seguire corsi preparatori specifici di istruzione superiore;
  • svolgere degli studi;
  • preparare una dissertazione o una tesi di laurea o di dottorato;
  • svolgere, dopo aver portato a termine studi superiori, sanciti da diploma, un'attività di ricerca nell'ambito della formazione o del perfezionamento professionali, senza che tale attività abbia come principale scopo quello di procurare un reddito.

La durata del soggiorno deve uniformarsi strettamente a quella degli studi.

11. I cittadini di paesi terzi che non appartengono alle categorie summenzionate possono essere ammessi nel territorio di uno Stato membro se soddisfano i seguenti requisiti:

  • disporre di risorse sufficienti al sostentamento, senza dover esercitare una delle attività retribuite di cui ai punti 7 e 9;
  • beneficiare di una protezione sociale valida nello Stato membro in cui chiedono di essere ammessi;
  • poter fornire la prova che l'origine delle loro risorse è lecita;
  • disporre di un alloggio nello Stato membro in cui presentano la domanda d'ammissione.

L'autorizzazione di soggiorno ha la durata minima di un anno. Può essere rinnovata per periodi di un anno oppure di durata superiore.

12. Il diritto al ricongiungimento familiare può essere esercitato:

  • da qualsiasi cittadino di un paese terzo che risieda legalmente in uno Stato membro purché rispetti un periodo d'attesa e disponga di un alloggio e di mezzi di sussistenza;
  • da qualsiasi cittadino di un paese terzo che benefici delle disposizioni previste per l'ammissione a fini di studio.

13. In caso di vedovanza, divorzio, separazione di fatto, decesso dei genitori o raggiungimento della maggiore età, è previsto un diritto di soggiorno autonomo per la persona ricongiunta.

14. Il cittadino di un paese terzo è riconosciuto come persona stabilitasi a titolo duraturo in uno Stato membro se soddisfa i due seguenti requisiti:

  • risiedere in modo regolare e legale nello Stato membro da almeno cinque anni;
  • essere titolare di un'autorizzazione che gli consenta di soggiornare, a partire dall'ammissione iniziale, per un periodo complessivo di almeno dieci anni.

15. Nello Stato membro in cui si è stabilito, fatto salvo il diritto comunitario, il cittadino di un paese terzo riconosciuto come persona stabilitasi a titolo duraturo:

  • ha accesso all'intero territorio dello Stato membro;
  • è autorizzato ad esercitare le attività previste dalla presente convenzione;
  • è autorizzato a soggiornare per una delle ragioni di cui al punto 11 e seguenti;
  • gode di maggiore tutela contro l'allontanamento, fatti salvi motivi di ordine pubblico e di sicurezza interna;
  • fruisce di un trattamento identico a quello riservato ai cittadini dell'Unione per quanto riguarda l'accesso al lavoro autonomo o subordinato, la formazione professionale, i diritti sindacali, il diritto di associazione, l'accesso all'alloggio, sia nel settore privato che in quello pubblico o parastatale, la previdenza sociale e l'istruzione scolastica.

16. Le controversie tra Stati membri o tra uno Stato membro e la Commissione riguardo all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione devono essere esaminate in un primo tempo in sede di Consiglio al fine di giungere a un accordo. Se non viene trovata una soluzione entro il termine di sei mesi, la Corte di giustizia delle Comunità europee può essere adita da una qualsiasi delle parti in causa.
La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente per pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione della presente convenzione. Qualsiasi giurisdizione di uno Stato membro, contro le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, può chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio dinanzi ad essa pendente e vertente sull'interpretazione della presente convenzione, qualora reputi necessaria, per emanare la sua sentenza, una decisione su questo punto.

4) PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il 10 febbraio 1999 il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione con alcune modifiche.

Il Parlamento chiede alla Commissione di formulare una nuova proposta basandosi sul trattato di Amsterdam a partire dalla sua entrata in vigore. Inoltre, il Parlamento ha modificato numerose disposizioni sostanziali concernenti il soggiorno, le condizioni di lavoro e di studio dei cittadini dei paesi terzi nonché il ruolo della Corte di giustizia.

5) STATO DI AVANZAMENTO DELLA PROPOSTA

Procedura di consultazione

Il 30 luglio 1997, la Commissione ha presentato la proposta di convenzione.

Il 10 febbraio 1999, il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione con alcune modifiche. Si attende una proposta modificata che integri gli emendamenti del Parlamento accolti dalla Commissione.

6) RIFERIMENTI

Proposta della Commissione COM(97) 387 def.
Gazzetta ufficiale C 337, 07.11.1997

Parere del Parlamento europeo
Gazzetta ufficiale C 150, 28.05.1999


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