CITTADINO.LEX


 

 
LA REPUBBLICA

Commette reato anche chi non si fa pagare con il denaro
Prostituzione, sfruttamento
ricevere il compenso in natura
(Cassazione 4751/2000)

Mano pesante della Cassazione contro coloro che si fanno pagare in natura – con prestazioni sessuali – dalle ragazze che importano dai Paesi dell’Est per farle prostituire: la Terza Sezione Penale ha stabilito infatti che commette il reato di sfruttamento della prostituzione anche chi, pur non prendendo i soldi provenienti dall’attività di meretricio, usufruisce gratuitamente dei "favori in natura" delle ragazze come compenso per essere state introdotte in Italia. Così la Cassazione ha confermato la condanna ad un uomo che aveva accompagnato delle giovani rumene nel loro viaggio clandestino, facendosi pagare in natura per il suo servizio di guida. Già la Corte di Appello aveva considerato tale comportamento come sfruttamento, e ora tale verdetto è confermato dalla Suprema Corte, che ritiene che anche questo tipo di "profitto" sia "sufficiente ad integrare una ipotesi di sfruttamento della prostituzione, traducendosi in un vantaggio che, in relazione all’attività delle parti offese, assume una indubbia connotazione economica, perché implica una mancata erogazione di spesa". (22 giugno 2000)

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.4751/2000.

SENTENZA

Sul ricorso proposto da V. J. (alias N. I. ) n. a Masaru ( Romania ) il 22.3.1954, attualmente detenuto nella Casa Circondariale di Udine, e T. P., n. il 22 .11.1953 in Padova, ed ivi attualmente agli arresti domiciliari in via Santa Maria n. 17, avverso la sentenza in data 28.4 .1999 della Corte di Appello di Venezia, con la quale, in parziale riforma di quella del G.I.P. del Tribunale di Padova in data 18.11.1998, vennero condannati il V. alla pena di anni sei di reclusione e £ 240.000.000 di multa e il T. . alla pena di anni sei di reclusione e £ 240.000.000 di multa

E il T. alla pena di anni due, mesi otto di reclusione e £ 4.000.000 di multa, quali colpevoli dei reati :a) dicui agli articoli 110 c.p. e 3 n. 7 della L. n. 75/58, così diversamente qualificato il diritto di cui all’art. 416 c.p. ; b) di cui agli articoli 81 cpv . , 110 c.p. e 10, commi I e III della L. n. 40/98 ; c) di cui agli art. 81 cpv , 110 c.p. e 3 n.8, 4 n. 1e7 della legge n. 75/58 ; il V. inoltre del reato di cui all’art. 81 cpv, 609 bis c.p. .

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso; udite in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Alfredo Maria Lombardi; udito il P.M. , in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per l’annullamento con rinvio all’ impugnata sentenza limitatamente al reato ascritto al V. sub 4) e il rigetto dei ricorsi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronuncia di colpevolezza dei ricorrenti in ordine ai reati loro ascritti, diversamente qualificando l’associazione a delinquere, di cui al capo a) della contestazione , quale appartenenza ad un’ organizzazione dedita al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, di cui all’art. 3 n. 7della L.. n.75/ 58 e riducendo nella misura sopra precisata la pena inflitta al Toninato, in applicazione della diminuente del rito abbreviato. Ha osservato la Corte territoriale, in relazione ai motivi di gravame degli imputati con i quali era stata contestata l'affermazione di colpevolezza, che dall'esame degli atti emerge prova certa, attraverso le sommarie informazioni assunte e l’esito delle operazioni di perquisizione, dell’appartenenza degli stessi ad una vera e propria organizzazione transnazionale dedita al reclutamento di ragazze da destinare alla prostituzione, dopo averle fatte giungere dalla Romania in Italia, e precisamente a Padova, attraverso l’Ungheria e l’Austria, provvedendo alla sistemazione alloggiativa delle stesse nelle varie tappe del viaggio, oltre che nella sede di destinazione, all’accompagnamento e trasporto con autovetture, tra le quali quella del T., alla riscossione dei proventi della loro attività; che è infondato il rilievo degli appellanti in ordine alla carenza di riscontri della data di ingresso delle parti offese in Italia, risultando in particolare dalle informazioni rese da M. L. che la stessa è entrata in Italia nella metà di marzo, mentre Z. M. due giorni prima, e che P. H. è partita circa il 25-26 del mese di marzo1998, affrontando un viaggio che l’avrebbe condotta in Italia dopo qualche giorno, essendo passata attraverso un bosco in territorio austriaco e rimasta per due o tre giorni in un Hotel sito prima della frontiera Austria-Italia". Per l'effetto la sentenza ha ritenuto infondata la deduzione degli appellanti in ordine alla inapplicabilità della L. n. 40/98, entrata in vigore 27.3.1998, stante la continuazione tra i vari fatti accertati, di cui alla elencazione che precede, l'ultimo dei quali consumato certamente dopo la indicata data di entrata in vigore della legge.

Ha osservato ancora la' Corte territoriale che il concorso del T. nei fatti contestati si palesa di rilevante contributo causale per la loro realizzazione, essendo importante per stranieri assicurarsi la partecipazione di un soggetto non solo italiano, ma altresì radicato nel luogo ove si intendeva operare ed agevolato dal fatto di essere immune da precedenti idonei a suscitare allarme sociale; che, seppure il favoreggiamento è assorbito dall'ipotesi di reato di cui all'art. 3 n. 7 della l. n 75/58, sussistono a carico del T. prove della sua partecipazione al diverso delitto di sfruttamento, avendo comunque tratto utilità dalla altrui prostituzione e che, infine, il rito abbreviato chiesto dagli imputati esclude che possa essere accolta la richiesta degli appellanti di rinnovazione del dibattimento, di cui peraltro non si ravvisa la necessità. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il V. denuncia la totale carenza di motivazione della sentenza di appello in relazione al puntuale motivo di gravame con il quale l'impugnante aveva censurato la affermazione di colpevolezza contenuta nella pronuncia di primo grado in ordine al delitto di cui all'art. 609 bis c.p. [1], contestando in particolare l'esistenza di prove della commissione di tale reato e la attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte lesa. Il ricorso sul punto è fondato. Effettivamente la sentenza impugnata ha ignorato il motivo di gravame con i quali il V. contestava l’affermazione di colpevolezza relativamente al citato reato di cui al capo 4) dell'imputazione, omettendo totalmente di esaminare i rilievi formulati dall'appellante in ordine alla attendibilità delle fonti i prova (dichiarazioni della M., riscontri delle stesse) poste dal giudice di primo grado a fondamento della pronuncia appellata.

In relazione al reato di cui agli art. 81 e 609 bis c.p. la impugnata sentenza, deve essere, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Con il successivo ed ultimo motivo di ricorso il V. denuncia la carenza di motivazione della sentenza anche in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione del dibattimento, nonchè la errata applicazione dell'art. 603 c.p.p e la mancata assunzione di una prova decisiva. Osserva il ricorrente sul primo punto che l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale la rinnovazione del dibattimento non è necessaria, essendo "sufficienti per il giudizio gli elementi in atti", è carente di motivazione e inficiata dal carattere decisivo delle prove di cui era stata chiesta l'ammissione in relazione al reato di cui all'art. 10 della L. n. 40/98, in quanto su tali prove, con particolare riferimento alla data di ingresso clandestino in Italia delle parti lese, risultava fondata la pronuncia di assoluzione di un coimputato in altro processo; che la richiesta da parte degli imputati del rito abbreviato non preclude l'ammissibilità della rinnovazione del dibattimento di appello, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., ai fini della assunzione di prove decisive, di cui sia stata fatta richiesta.Il motivo di gravame non è fondato.

La dedotta questione dell'applicabilità dell' art. 603 c.p.p. anche nell'ipotesi di giudizio abbreviato è stata definitivamente risolta dalle sezioni unite di questa Corte (sent. 9600930, Clarke) nel senso che la possibilità di rinnovazione del dibattimento in appello è limitata all'ipotesi prevista dal terzo comma dell'.articolo citato. Si è infatti, osservato, nella indicata sentenza che "nel processo celebrato con la forma del rito abbreviato al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, terzo comma, c.p.p.; in tale fase, peraltro, non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all’assunzione delle prove in quanto, prestando il consenso all’adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova .

Orbene, la esclusiva ufficialità del potere di disporre la rinnovazione del dibattimento in appello, nell’ipotesi di giudizio abbreviato, sottrae il mancato accoglimento della richiesta dell’ammissione di mezzi di prova formulato dagli appellanti, anche con riferimento ad eventuali nuove prove sopravvenute, alla possibilità di censura ai sensi dell’art. 606 lett d) c.p.p..

Peraltro, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello costituisce un rimedio eccezionale, per cui la omessa disposizione di ufficio di detta rinnovazione non è suscettibile di censura, allorchè risulti, come nel in esame, adeguatamente motivata dalla ritenuta sufficienza degli elementi in atti ai fini del giudizio; motivazione, poi, suffragata dai puntuali riscontri fattuali riportati in narrativa, sulla base dei quali è fondata l’affermazione di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art.10 della L. n.40/98.

Il ricorso del V., pertanto, deve essere rigettato nel resto. Con il primo motivo di ricorso il T. denuncia, invece, la violazione dell’art.3 n.7 ed 8 della L.n.75/58 [2]. Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa in errore, avendo ritenuto la incompatibilità del reato di favoreggiamento della prostituzione con quello di appartenenza ad un'organizzazione dedita al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione ed avere ritenuto a carico del ricorrente la sussistenza del diverso reato di sfruttamento della prostituzione. Su tale ultimo punto il ricorrente aggiunge che egli non ha mai tratto alcuna utilità economica dalla prostituzione delle parti lese del reato contestatogli. Il motivo di ricorso non è fondato . Configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all’assunzione delle prove in quanto, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova .

Su tale ultimo punto il ricorrente aggiunge che egli non ha mai mai tratto alcuna utilità economica dalla prostituzione delle parti lese del reato contestatogli.

Il motivo di ricorso non è fondato .

In ordine al primo rilievo in punto di diritto va osservato che vi è carenza di interesse alla censura, avendo ritenuto la Corte territoriale che il reato di favoreggiamento di cui all’art.3 n.8 della L.75/58, contestato al capo 3)della rubrica, è assorbito da quello di cui all'art. 3 n. 7, così diversamente avendo qualificato la contestazione di cui al capo 1). L'interpretazione della impugnata sentenza sul punto, peraltro, è esatta, costituendo quella di cui n. 7 dell'art. 3 un'ipotesi specifica di favoreggiamento della altrui prostituzione, rispetto a quella generica prevista dal numero successivo.

Riguardo alla contestazione della configurabilità del reato di sfruttamento della prostituzione, in relazione all'accertamento dei giudici di merito, essendo emerso con certezza solo che il T. avrebbe ricevuto " favori in natura" da parte delle ragazze che lo stesso aveva agevolato nella prostituzione, appare pienamente condivisibile l'affermazione dell' impugnata sentenza sul punto.

Esattamente, infatti, è stato ritenuto dalla Corte territoriale che anche l’enunciato profitto è sufficiente ad integrare una ipotesi di sfruttamento della prostituzione, traducendosi in un vantaggio che, in relazione alla attività delle parti offese, assume indubbia connotazione economica, implicando una mancata erogazione di spesa. Con l’ulteriore ed ultimo motivo di gravame il T. censura, a sua volta, la ritenuta applicabilità della L. n. 40/98 da parte della Corte territoriale, contestando la valutazione delle risultanze probatorie da parte dei giudici di merito in ordine alla data di ingresso in Italia delle parti lese.

Il motivo è inammissibile, costituendo una censura in punto di fatto della decisione impugnata .

Il ricorso del T. deve essere, perciò rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione consegue l'onere delle spese del procedimento a carico del T..

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di V. limitatamente al reato di cui all’art.609 bis c.p. e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso del V.. Rigetta il ricorso del T. che condanna al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore della Casa Circondariale di Udine perché provveda a quanto stabilito nell’art.23 comma 1 bis della legge 8.8.1995 n.332.

(firme)

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