Diritto
di famiglia nell’islam
In
questo testo si affronta in modo schematico qualche aspetto del diritto di
famiglia islamico facendo riferimento al codice di statuto personale marocchino,
sul quale il nuovo re suggerisce significative prossime variazioni volte a
tutelare le donne.
Matrimonio
Nella
famiglia pre-islamica (di tipo patriarcale) la donna era un oggetto venduto al
marito dal padre. Le donne potevano essere uccise. Vi era poligamia senza limiti
e prostituzione coatta. In caso di morte del marito, la moglie veniva ereditata
dai figli.
Il
Corano rappresenta pertanto una vera rivoluzione: critica l'uccisione delle
donne (6,58; 17,31-33), le rivaluta sul piano religioso (16,97; 33,32),
conferisce loro sotto tutti i profili sostanzialmente pari dignità rispetto
all'uomo.
Nella
shari'a (la legge religiosa islamica) il matrimonio diventa contrattuale con il
consenso delle parti. La donna manifesta
il suo consenso, attraverso un tutore matrimoniale musulmano che può essere il
padre, un parente prossimo maschio o un giudice (wali).
Esiste
tuttavia il matrimonio imposto (jabr): il padre cioè può decidere del
matrimonio della figlia a sua discrezione. Questo potere inizialmente era senza
limiti ma nel corso del tempo i giuristi introdussero tutta una serie di
limitazioni.
Il
principio del jabr è stato abolito nel codice marocchino, come pure in quello
tunisino e algerino, dove tuttavia si
prevede che il padre possa costringere la figlia al matrimonio quando si tema
una cattiva condotta da parte della ragazza.
Dote (Mahr): nel mondo pre-islamico era il prezzo che il marito
pagava al padre. Nella shari'a la dote è una somma che viene versata dal marito
alla donna. E' elemento essenziale perché costituisce il patrimonio di cui la
donna può liberamente godere nel corso del matrimonio. Senza dote il matrimonio
non è valido.
Contratto:
talvolta accompagnato da un rito religioso nella moschea il matrimonio è una
pubblica dichiarazione preparata da due notai (‘adul) e firmata dai due sposi
in presenza di due testimoni, in forza della quale l’uomo si impegna a
corrispondere una dote alla donna e a provvedere al suo mantenimento, con la
contropartita di poter avere con lei, lecitamente, rapporti intimi. Nel
contratto gli sposi possono inserire le clausole che desiderano applicare
(monogamia, paese di residenza, rispetto religioso).
Impedimento al matrimonio
-
in caso di malattia che impedisca la vita matrimoniale
- con una donna che l'uomo aveva già precedentemente ripudiata
-
se nel contratto matrimoniale si parla di matrimonio a tempo
-
disparità di religione: è nullo il matrimonio fra una donna musulmana ed un
non musulmano (ebreo o cristiano). E' invece possibile l'opposto. Il matrimonio
con pagani è comunque non ammesso. Questa clausola è inserita nei codici
algerino, marocchino e egiziano. In Tunisia il codice tace ma di fatto i
matrimoni misti sono accettati solo se fatti all'estero.
Rapporti matrimoniali
All'interno
del matrimonio la donna è soggetta alla direzione del marito. Ossia il marito
ha potere correzionale, ha diritto di decidere se e quali persone la moglie
frequenterà al di fuori dei parenti stretti (Corano 4,34; 2,228; 2,223).
L'unica vera autonomia della donna è l'autonomia patrimoniale. Ossia la donna
può gestire il suo patrimonio personale.
Il
Codice marocchino recita: I diritti della sposa nei confronti del marito sono:
il mantenimento (anche se è personalmente ricca), il diritto all'uguaglianza di
trattamento con le altre spose, il diritto ad essere autorizzata a rendere
visita ai suoi genitori e riceverla, la libertà di disporre dei propri beni.
I
doveri del marito sono: mantenere la moglie, consumare il matrimonio (Corano,
24,32;30,21), ( nel caso di poligamia i giuristi classici spiegano in modo molto
dettagliato come il marito debba adempiere a questo suo obbligo senza fare
ingiustizie), coabitazione. Manca un obbligo di fedeltà in senso stretto.
Nel
codice marocchino infatti si dice che il marito ha diritto alla fedeltà, ma si
tace sul suo obbligo di fedeltà.
Poligamia: con il limite delle 4 mogli (Corano:4,3). E' prevista in
tutti i codici salvo Turchia e Tunisia.
La
poligamia coranica è un rimedio alla poligamia selvaggia pre-islamica. La
limita a 4 mogli che devono essere trattate in modo uguale.
La
prima moglie può stabilire nel contratto matrimoniale che non accetta altre
mogli.
La
poligamia è comunque in declino nell'Islam (meno del 10%).
Ripudio (Talaq) (previsto nel codice marocchino, abolito in Algeria
e Tunisia)
La
facoltà di sciogliere il matrimonio è sempre solo del marito.
Nel
mondo pre-islamico il ripudio era semplicemente una dichiarazione del marito che
diceva alla moglie "da questo momento non sei più mia moglie".
Nel
Corano si pongono due limiti:
-
Dopo tre mesi dal ripudio, il marito o non fa nulla ed allora il ripudio diventa
definitivo, o può ripensarci e richiamare la moglie o può fare un altro
ripudio dal quale riparte un periodo di altri tre mesi, dopo di che ha ancora la
possibilità di richiarmarla o di ripudiarla una terza volta in modo definitivo.
-
una donna ripudiata non può risposare il marito che l'ha ripudiata se non dopo
un altro matrimonio.
I
giuristi, per semplificare comunque la prassi, hanno pensato al ripudio triplo
fatto con un solo atto. Dal punto di vista formale non è incompatibile con il
Corano.
La
donna ripudiata ha diritto unicamente al dono di consolazione (somma molto
piccola). Essa può vivere da sola e può risposarsi senza chiedere il consenso
della propria famiglia.
La
donna ha la possibilità di introdurre nel contratto matrimoniale una clausola
che le dà la facoltà di richiedere al marito il ripudio.
*Divorzio
giudiziale (tatliq)
Nel codice marocchino viene introdotta la possibilità per la
donna di richiedere il divorzio giudiziale per i seguenti motivi:
-
mancato mantenimento
-
malattie non dichiarate
-
sevizie fisiche, solo se provate e dopo un tentativo di conciliazione
-
abbandono del tetto coniugale.
Nel
codice algerino il ripudio è abolito. Si parla di divorzio giudiziale
consensuale o per iniziativa del marito. La donna può chiedere il divorzio per
motivi di grave comportamento immorale da parte del marito.
Nel
codice tunisino il ripudio è abolito e per quanto riguarda il divorzio vi è
uguaglianza fra uomo e donna. Tuttavia se vi sono dei figli, la madre deve avere
l’autorizzazione del marito o del giudice per potersi risposare.
Un'altra
possibilità di dissoluzione è il caso di apostasia. Nel codice marocchino nel
caso in cui uno dei due coniugi abbandoni la religione islamica il matrimonio
diventa nullo. L'apostasia infatti determina la perdita di tutti i diritti
civili e in alcuni paesi implica anche sanzioni penali.
I
figli nati entro un anno dopo la risoluzione del matrimonio si presumono del
marito.
Rapporti genitori-figli
Il
capo e responsabile ultimo dell'educazione dei figli è il padre.
Esiste
una ripartizione dei compiti educativi: alla madre spetta la cura del bambino
fino ai cinque / sei anni. Tale custodia è esclusivamente domestica. La madre
non è padrona di istruirlo come vuole, di farlo viaggiare liberamente e non può
portarlo lontano dal padre.
Al
padre, o in sua mancanza agli uomini della famiglia paterna, spetta la tutela
che consiste nel sorvegliare l'istruzione del bambino. La tutela finisce con la
pubertà. Ma per le ragazze dura fino al matrimonio consumato. Il tutore deve
essere musulmano.
Nel
diritto musulmano classico la posizione del padre era un potere assoluto nei
confronti dei figli (come il pater familias romano).
Man
mano questa situazione è andata modificandosi e si sono riconosciuti alcuni
diritti in più alla madre, pur restando un potere maschile dominante.
Se
la madre è musulmana può occuparsi della cura dei figli sotto la direzione del
padre fino alla maggiore età.
Se
si tratta di una donna non musulmana essa può curare l'educazione dei figli
solo per i primi 5 anni. Questo perchè c'è il pericolo ch'essa non educhi
all'islam il bambino.
In
caso di ripudio i figli sono affidati al padre.
I
figli nati da un matrimonio misto devono diventare musulmani
Obblighi
dei figli
-
ai figli è imposto un obbligo assoluto di obbedienza ai genitori che hanno però
l'obbligo del mantenimento.
-
Nel diritto marocchino esiste il dovere per i figli in grado di lavorare di
supportare la famiglia.
Non
esiste l'istituto dell'adozione che è vietata espressamente dal Corano (33,4-5). Solo la Tunisia la ammette per legge.
Esiste
però la kafala = contratto fra i genitori ed una terza famiglia che si impegna
a mantenere il bambino senza che i genitori debbano rimborsare le spese.
Successione
La
caratteristica fondamentale è che esistono due assi ereditari, uno maschile e
uno femminile, con privilegio della linea maschile.
Ora
nel diritto marocchino esiste anche l'eredità per le donne ma con disparità
rispetto all'uomo.
Vi
è un impedimento particolare che riguarda la differenza di religione. Un
cristiano o un ebreo non possono ereditare da un musulmano e viceversa.
Solo
nel diritto tunisino l'eredità è parificata.
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